Sez. 3, Sentenza n. 19748 del 27/09/2011 (Rv. 619877 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE | Controversie in materia di riscatto di fondo rustico - Competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie - Esclusione - Fondamento - Accertamento del rapporto agrario - Normale cognizione in via incidentale.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE
Le controversie in materia di riscatto di fondo rustico da parte dell'affittuario coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, non rientrano tra quelle devolute alla competenza per materia delle Sezioni Specializzate Agrarie a norma dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, ma appartengono alla competenza del giudice ordinario, non implicando l'applicazione di norme sul rapporto agrario, la cui esistenza è solo uno dei presupposti di fatto dell'operatività dell'istituto, che, al pari degli altri, può come tale costituire oggetto di accertamento "incidenter tantum" da parte dello stesso giudice non specializzato, salvo che sia stato richiesto l'accertamento, con valore di giudicato, dell'esistenza o inesistenza di un contratto di affitto agrario.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)