Sez. 2, Sentenza n. 1379 del 27/05/1966 (Rv. 322737 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - CRITERIO SUSSIDIARIO.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - CRITERIO SUSSIDIARIO.*
-la valutazione del comportamento complessivo delle parti, al fine dell'indagine relativa alla comune intenzione di esse, e prescritta dall'articolo 1362 capov cod civ come criterio sussidiario, del quale l'interprete e tenuto a fare uso soltanto se dall'interpretazione letterale, logica e sistematica delle clausole contrattuali tale intenzione non sia chiaramente desumibile-. (Cfr 1660/65; 988/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)