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Sez. 3, Sentenza n. 500 del 13/02/1968 (Rv. 331560 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CARATTERE SUSSIDIARIO.*
Stato
decisa il 1968-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331560-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CARATTERE SUSSIDIARIO.*

La valutazione del comportamento delle parti, posteriore alla conclusione del contratto, costituisce un criterio di interpretazione meramente sussidiario, al quale il giudice puo ricorrere soltanto quando l'interpretazione delle clausole contrattuali, esaminate nel loro significato letterale, logico e sistematico, non fornisca elementi idonei e sufficienti per l'individuazione della comune intenzione delle parti. (Conf. Alle sent. N. 2675-67, massima n. 330117 n. 2459-66, massima n. 324763 massima n. 322737). Conforme alla sentenza n. 464-68, massima n. 331496.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)