Sez. U, Ordinanza n. 386 del 12/01/2005 (Rv. 578557 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Edilizia ed urbanistica - Art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998, e succ. modif. - Portata e ambito, a seguito di Corte cost. n. 204 del 2004 - Danno arrecato alla proprietà privata per meri comportamenti posti in essere dalla P.A. (ovvero da suoi incaricati o delegati) in occasione di procedura espropriativa - Domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fattispecie. .
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui, in materia urbanistica ed edilizia, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti", anzichè "gli atti ed i provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati -, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in assenza di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, rispetto alla domanda rivolta, non ad impugnare atti o provvedimenti della procedura espropriativa, ma a denunciare lesioni del diritto di proprietà per meri comportamenti posti in essere dalla P.A. - ovvero da suoi incaricati o delegati - (nella specie trattavasi di lesioni derivanti dallo sconfinamento dei lavori inerenti alla realizzazione di un collegamento stradale in aree contigue ai fondi legittimamente occupati, e ciò attraverso scavi, riversamenti dei materiali di risulta, alterazioni del regime delle acque, sradicamenti di piante), indipendentemente dall'eventualità che i fatti trovino o meno occasione in quella procedura. Nè incide sulla giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che detta domanda abbia un "petitum" di carattere recuperatorio o risarcitorio, atteso che l'art. 35, primo comma, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (anch'esso sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000), nello stabilire che il giudice amministrativo dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto, espressamente si riferisce alle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, e dunque non introduce, sotto alcun profilo, una nuova materia attribuita a detta giurisdizione, ma conferisce soltanto al cittadino uno strumento ulteriore di tutela, nel rapporto per il quale sia da altra norma contemplata la medesima giurisdizione esclusiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)