Sez. U, Ordinanza n. 8371 del 11/04/2006 (Rv. 589412 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Edilizia ed urbanistica - Art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 - Portata e ambito, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 - Danno arrecato alla proprietà privata per meri comportamenti posti in essere dalla P.A. (ovvero da suoi incaricati o delegati) in occasione di procedura espropriativa - Domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Fattispecie.
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui, in materia urbanistica ed edilizia, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti", anzichè "gli atti ed i provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati -, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto i pretesi danni cagionati ad una parte del fondo non soggetta ad espropriazione ad opera di comportamenti materiali (nella specie, apposizione di una sbarra di ferro impeditiva dell'accesso e riversamento di materiale di risulta) tenuti dal soggetto incaricato dei lavori per i quali era stata disposta l'occupazione d'urgenza, essendo configurabile in capo alla parte, proprietaria dei beni danneggiati, una posizione di diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)