Sez. L, Sentenza n. 2880 del 10/03/1992 (Rv. 476166 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Assenza del lavoratore alla visita di controllo - Provvedimento di decadenza dall'indennità - Esecuzione da parte del datore di lavoro quale anticipatore "ex lege" - Aggiuntiva sanzione disciplinare da parte di detto datore - Ammissibilità - Condizione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità
Ove l'assenza del lavoratore in stato di malattia dal proprio domicilio all'atto della visita di controllo del medico della U.S.L. durante le fasce orarie di reperibilità previste dall'art. 5 della legge 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463), senza giustificato motivo, abbia comportato l'adozione da parte dell'I.N.P.S., debitore nell'ambito del rapporto previdenziale dell'indennità di malattia, del provvedimento di decadenza del lavoratore medesimo dal detto trattamento economico alla stregua del citato art. 5 (sulla cui entità ha in parte inciso la sentenza 26 gennaio 1988 n. 78 della Corte Costituzionale), il datore di lavoro oltre a dare esecuzione, quale anticipatore "ex lege" dell'indennità previdenziale, a tale determinazione dell'I.N.P.S., potrà in aggiunta adottare nei confronti del dipendente una sanzione disciplinare, nell'ambito del rapporto di lavoro soltanto se la contrattazione collettiva gli riconosca in tal caso l'esercizio del potere disciplinare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 11/11/1983 num. 638 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)