Sez. L, Sentenza n. 12686 del 11/12/1995 (Rv. 495015 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Assenza per malattia - Obbligo di reperibilità nelle fasce orarie ex art. 5 D.L. n. 463 del 1983 - Violazione ingiustificata - Codice disciplinare - Riferimento generico alla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Idoneità - Violazione di obbligo derivante dalla legge - Riferimento testuale all'inosservanza delle "norme contrattuali" - Efficacia ostativa - Esclusione - Irrogazione di sanzione disciplinare - Legittimità - Fattispecie relativa alla contrattazione collettiva per le aziende di credito.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Il datore di lavoro può sanzionare disciplinarmente l'ingiustificata inosservanza, da parte del lavoratore assente per malattia, delle fasce orarie di reperibilità previste, ai fini delle visite di controllo, dall'art. 5 del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, in presenza di una disposizione del codice disciplinare contrattuale che faccia generico riferimento all'inosservanza non grave degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Infatti, mentre l'obbligo in questione deriva direttamente dalla legge, il codice disciplinare non deve necessariamente contenere una precisa e sistematica previsione delle singole infrazioni. Nè ai fini in esame può attribuirsi carattere ostativo alla circostanza che la disposizione disciplinare faccia testuale riferimento all'inosservanza delle "norme contrattuali", alla luce del principio che la responsabilità contrattuale consegue alla violazione di ogni obbligo discendente dal rapporto e non solo di quelli direttamente posti dalle clausole contrattuali. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito, nel dichiarare l'illegittimità di sanzione del biasimo scritto irrogata in riferimento alla normativa disciplinare del contratto collettivo per le aziende di credito, aveva dato rilievo all'assenza nella medesima di disposizioni relative all'obbligo di rispettare le fasce orarie, escludendo anche che la trasgressione di quest'ultimo potesse rilevare sotto il profilo degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede previsti dal codice civile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)