Sez. 1, Sentenza n. 9581 del 17/09/1993 (Rv. 483783 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Domanda | Istanza di dichiarazione di fallimento - Proposizione davanti al Tribunale nella cui circoscrizione è la sede principale dell'imprenditore - Pendenza della procedura - Mutamento di sede dell'impresa - Ininfluenza - Presentazione della domanda di concordato preventivo - Giudice competente.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Domanda
Proposta istanza per la dichiarazione di fallimento davanti al Tribunale nella cui circoscrizione l'imprenditore ha la sua sede principale, spetta a quel Tribunale, in pendenza della relativa procedura, il potere-dovere di esaminare, per la determinazione dello stato di insolvenza, tutte le situazioni ad esse relative, senza che abbiano rilievo le successive vicende relative alla sede dell'impresa, che non possono modificare una situazione procedurale già radicata: pertanto è davanti a quello stesso Tribunale che deve essere presentata l'istanza per l'ammissione al concordato preventivo, anche se nel frattempo l'imprenditore abbia trasferito altrove la propria sede.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)