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Sez. 1, Sentenza n. 1415 del 24/02/1983 (Rv. 426236 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - TRIBUNALE ADITO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - PRESENTAZIONE AVANTI A DETTO TRIBUNALE - OBBLIGATORIETÀ - INTERVENUTO TRASFERIMENTO DELLA SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - INFLUENZA.*
Stato
decisa il 1983-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426236-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - TRIBUNALE ADITO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - PRESENTAZIONE AVANTI A DETTO TRIBUNALE - OBBLIGATORIETÀ - INTERVENUTO TRASFERIMENTO DELLA SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - INFLUENZA.*

Proposta istanza per la dichiarazione di fallimento davanti al tribunale nella cui circoscrizione l'imprenditore ha la sua Sede principale, spetta a quel tribunale, in pendenza della relativa procedura, il potere-dovere di esaminare, per la Determinazione dello stato d'insolvenza, tutte le situazioni ad esso relative senza che abbiano rilievo le successive vicende relative alla Sede dell'impresa, che non possono modificare una situazione procedurale già radicata; è davanti allo stesso tribunale, pertanto, che deve essere presentata l'istanza per l'ammissione al concordato preventivo, anche se nel frattempo l'imprenditore abbia trasferito altrove la sua Sede.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)