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Sez. 2, Sentenza n. 3452 del 29/12/1962 (Rv. 255078 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI FRA LE COSTRUZIONI - CALCOLATI IN RIFERIMENTO AL CONFINE - VIOLAZIONE - DIRITTO ALLA DEMOLIZIONE.*
Stato
decisa il 1962-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/255078-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI FRA LE COSTRUZIONI - CALCOLATI IN RIFERIMENTO AL CONFINE - VIOLAZIONE - DIRITTO ALLA DEMOLIZIONE.*

Le norme speciali in materia di edilizia, siano esse contenute in leggi o in regolamenti comunali, hanno efficacia integrativa del codice civile, anche quando, per la Determinazione della distanza, dispongono che questa sia misurata dal confine. Il rinvio che il codice (art 872 secondo comma e art 873) fa alle leggi speciali e ai regolamenti locali per le maggiori distanze vale infatti anche per il modo di misurazione delle distanze medesime, con riferimento cioe alla Determinazione dei punti tra i quali esse devono intercorrere, in relazione allo spazio sia tra fabbricati che tra i confini. Pertanto, la violazione della distanza dal confine, stabilita in deroga al codice civile da un regolamento comunale edilizio o da un piano regolatore (nella specie, piano regolatore della citta di Udine approvato con legge 5 gennaio 1959 n 105), conferisce al vicino danneggiato Azione per ottenere, oltre al risarcimento del danno, la riduzione in pristino mediante la eliminazione dello stato di cose conseguito alla violazione stessa. (V 2009/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)