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Sez. 2, Sentenza n. 4290 del 09/05/1987 (Rv. 453042 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - ART. 17 LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - COMUNI SPROVVISTI DI PIANO REGOLATORE O PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - DISTANZA DELLO EDIFICIO DA COSTRUIRE DA QUELLI VICINI NON INFERIORE ALLA ALTEZZA DEL SUO FRONTE - VALORE INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO DELLA DISCIPLINA DELLE DISTANZE TRA COSTRUZIONI - INOSSERVANZA DELLA DISPOSIZIONE - RIDUZIONE IN PRISTINO.*
Stato
decisa il 1987-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453042-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - ART. 17 LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - COMUNI SPROVVISTI DI PIANO REGOLATORE O PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - DISTANZA DELLO EDIFICIO DA COSTRUIRE DA QUELLI VICINI NON INFERIORE ALLA ALTEZZA DEL SUO FRONTE - VALORE INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO DELLA DISCIPLINA DELLE DISTANZE TRA COSTRUZIONI - INOSSERVANZA DELLA DISPOSIZIONE - RIDUZIONE IN PRISTINO.*

L'art. 41 quinquies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, là dove dispone che, nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la distanza di ogni edificio da costruire, da quelli vicini, non può essere inferiore all'altezza del suo fronte, ha valore integrativo e sostitutivo della disciplina delle distanze nelle costruzioni contenuta nel codice civile con la conseguenza che la inosservanza di tale prescrizione - come di ogni altra norma giuridicamente vincolante che imponga una determinata distanza tra costruzioni fronteggiantisi, anche parzialmente, e che sia posta, quindi, a tutela, oltre che del pubblico interesse, di quello specifico dei soggetti direttamente interessati - comporta la sanzione della riduzione in pristino. (V 1739/80, mass n 405360; (V 964/79, mass n 397140; (V 4684/78, mass n 394361; (V 1408/73, mass n 364104; (V 3452/62, mass n 255078).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)