Sez. 5, Sentenza n. 11006 del 13/10/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151275 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - RICHIESTA ESCLUSIVA DI APPLICAZIONE DELL'INDULTO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - APPLICAZIONE DEL BENEFICIO IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - RICHIESTA ESCLUSIVA DI APPLICAZIONE DELL'INDULTO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - APPLICAZIONE DEL BENEFICIO IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Il ricorso per Cassazione con cui si chiede unicamente l'applicazione del condono è inammissibile, giacché l'istanza per l'applicazione di tale beneficio deve essere rivolta in Sede di esecuzione al giudice che ha pronunciato la sentenza. Invero, la Corte di Cassazione ha il potere di applicare l'indulto, senza rinvio al giudice della esecuzione, solo quando il giudice di merito abbia erroneamente escluso l'applicabilità del beneficio, non anche quando abbia semplicemente omesso di pronunciare al riguardo perché ha ritenuto opportuno, sia pure implicitamente, di rimettere la relativa decisione al giudice dell'esecuzione. (Conf mass n 146277).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)