Sez. 5, Sentenza n. 10674 del 04/07/1980 Ud. (dep. 21/10/1980) Rv. 146277 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - PRONUNCIA DEL GIUDICE DI MERITO - RIMESSIONE DELLA DECISIONE AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - INCENSURABILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - PRONUNCIA DEL GIUDICE DI MERITO - RIMESSIONE DELLA DECISIONE AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - INCENSURABILITA.*
La Corte di Cassazione ha il potere di applicare l'indulto, senza rinvio al giudice dell'esecuzione, solo quando il giudice di merito abbia erroneamente escluso l'applicabilita del beneficio, ma non quando abbia semplicemente omesso di pronunciare al riguardo ritenendo opportuno rimettere la relativa decisione al giudice dell'esecuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)