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Sez. 1, Sentenza n. 16063 del 10/03/2023 Cc. (dep. 14/04/2023) Rv. 284534 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sanzione sostitutiva - Lavoro di pubblica utilità - Ordinanza di revoca non impugnata dal condannato - Richiesta di revoca dell'ordinanza - Remissione in termini - Competenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2023-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284534-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

In tema di procedimento di esecuzione, la competenza funzionale a decidere sull'istanza di restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen., per impugnare l'ordinanza di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità concessa in sede di cognizione, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è attribuita alla Corte di cassazione e non al giudice dell'esecuzione, salvo che l'istanza sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo.

Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)