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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19691 del 02/10/2015 (Rv. 636534 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Compensazione nell'opposizione a sanzione amministrativa - Nuovo giudizio di rimborso - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636534-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Passata in giudicato la sentenza che ha compensato le spese nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il privato non può iniziare un nuovo giudizio per il rimborso delle medesime spese, neppure prospettando che esse siano state conseguenza di un'azione amministrativa illegittima, potendo le spese giudiziali essere regolate soltanto nel processo cui ineriscono.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)