Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1330 del 30/01/2012 (Rv. 621125 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Opposizione - Giudizio - Spese giudiziali - Artt. 90 ss. cod. proc. civ. - Applicabilità - Omessa pronuncia dell'autorità giudiziaria - Impugnazione della sentenza in relazione alla mancata pronuncia sulle spese - Necessità - Instaurazione di autonomo giudizio di risarcimento danni ex art. 2043 cod. civ. per le spese giudiziali sostenute - Ammissibilità - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, l'incidenza finale del costo del processo va regolata secondo le norme ordinarie dettate, in tema di spese, dagli artt. 90 e ss. cod. proc. civ., a nulla rilevando che l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, preveda la condanna del solo ricorrente per l'ipotesi di rigetto dell'opposizione. Ne consegue, in caso di omessa pronuncia sulle spese da parte del giudice adito, l'onere, per l'opponente vittorioso, di impugnare la sentenza "in parte qua", e la inammissibilità della eventuale domanda di risarcimento danni ex art. 2043 cod. civ., dal medesimo introdotta con atto di citazione, fondata (sostanzialmente) sulla omessa pronuncia circa le spese del giudizio di opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)