Sez. 2, Sentenza n. 10300 del 01/12/1994 (Rv. 488972 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE | Principio di esecuzione - Preclusione del recesso - Condizioni - Domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto - Principio di esecuzione del contratto preliminare - Configurabilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE
L'art. 1373 cod. civ. - il quale, nel disciplinare l'istituto del recesso unilaterale (diverso da quello per inadempimento previsto dall'art. 1385 cod. civ.), stabilisce che la parte cui è attribuita pattiziamente detta facoltà può esercitarla finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione - non prescinde, in virtù sia del suo testo letterale, sia della sua "ratio" (ravvisabile nell'incompatibilità concettuale tra proposito di sciogliere unilateralmente il rapporto e consenso precedentemente manifestato a darvi attuazione, sia pure parziale), da una connotazione volontaristica del "principio di esecuzione", nel senso che questo, per poter precludere il recesso, o deve essere stato posto in essere dallo stesso recedente o, se posto in essere da altro contraente, non deve aver trovato opposizione e rifiuto da parte del primo. Ne consegue che la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, di cui all'art. 2932 cod. civ., non può - sempre che l'altra parte non vi abbia aderito o non abbia accettato l'eventuale contemporanea offerta della controprestazione - in alcun modo considerarsi di per sè principio di esecuzione del contratto preliminare ai sensi ed agli effetti dell'art. 1373 cod. civ. e che il convenuto, a cui favore sia stato attribuito il diritto di recesso, deve ritenersi legittimato a farlo valere in via di azione o di eccezione riconvenzionale ed a paralizzare così la pretesa avversaria di sentenza costitutiva a i sensi dell'art. 2932 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)