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Sez. 2, Sentenza n. 7762 del 27/03/2013 (Rv. 625827 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE | Recesso legale ex art. 1385 cod. civ. - Differenze rispetto al recesso convenzionale ex art. 1373 cod. civ. - Conseguenze - Limiti del "principio di esecuzione" - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625827-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE

Il recesso unilaterale dal contratto, previsto dall'art. 1385, secondo comma, cod. civ., è di natura legale e non convenzionale, trovando la sua giustificazione nell'inadempienza dell'altra parte, laddove l'art. 1373, primo comma, cod. civ., secondo il quale il recesso non può essere esercitato quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, riguarda esclusivamente il recesso convenzionale e non anche quello stabilito dall'art. 1385 in favore del contraente non inadempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)