Sez. L, Sentenza n. 4806 del 03/05/1991 (Rv. 471934 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Sanzioni civili | Beneficio ex secondo comma dell'art. 23 quater del D.L. n. 663 del 1979 - Estensione al debito in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale relativamente alle rate non ancora versate - Portata - Applicazione alle rate non ancora versate e non anche a quelle già versate - Necessità - Disparità ex art. 3 Cost. rispetto ai contribuenti del tutto inadempienti - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Sanzioni civili
La disposizione del secondo comma dell'art. 23 quater del D.L. 30 dicembre n. 663 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33) - che estende il beneficio previsto dal primo comma dello stesso articolo (esonero dal pagamento delle sanzioni amministrative e di ogni altra somma ed onere accessorio connesso con la denuncia ed il versamento dei contributi), oltre che all'ipotesi in cui vi sia contenzioso, anche al "caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate" - va interpretata, in conformità alla lettera ed allo spirito della norma, nel senso che il beneficio si applica, nel caso di pagamento rateale, soltanto alle rate non ancora versate, non avendo alcun effetto sulle rate già versate, che non possono essere imputate solo al pagamento della contribuzione. La disparità di trattamento dei soggetti che abbiano in corso il pagamento rateale rispetto ai contribuenti del tutto inadempienti, ammessi a fruire dell'esonero integrale, non rende la norma sospetta d'illegittimità costituzionale, essendo detta università giustificata dall'avvenuta definizione o meno del contributo dovuto.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 23 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)