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Sez. L, Sentenza n. 9289 del 02/09/1995 (Rv. 493893 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE | Estinzione - Condono previdenziale - Presupposto - Sussistenza del debito - Conseguenze - Pagamento di somme relative a tale debito, eseguito a qualunque titolo e per qualsiasi scopo - Preclusione - Fattispecie relativa a richiesta di condono e di restituzione di sanzioni civili già versate.
Stato
decisa il 1995-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493893-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE

Il condono previdenziale previsto dall'art. 3, sesto comma, del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito, con modificazioni, in legge 1 giugno 1991 n. 166, in quanto finalizzato ad eliminare la controversia, sia pure potenziale, con l'ente previdenziale interessato, postula la sussistenza del debito, e quindi il non avvenuto pagamento delle somme ad esso relative, a qualunque titolo e per qualsiasi scopo. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva rigettato la domanda del datore di lavoro che, invocando la citata normativa sul condono, aveva chiesto la restituzione di una parte delle sanzioni civili già versate; la S.C. nel confermare tale decisione, ha enunciato il suddetto principio).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 3, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)