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Sez. 5, Sentenza n. 9891 del 20/07/2001 (Rv. 548343 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - IN GENERE | Notificazione dell'atto impugnato - Necessità - Fondamento - Conoscenza dell'atto acquisita "aliunde" dal destinatario - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548343-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, dall'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, nonché dagli artt. 19 e 21 del vigente D.Lgs. n. 546 del 1992 emerge chiaramente che i termini per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie da parte del contribuente decorrono esclusivamente dalla notificazione dell'atto, in mancanza della quale l'interessato rimane sempre libero di contestare la pretesa dell'Amministrazione attraverso l'impugnazione degli atti successivi a quello non notificato. Non è quindi consentito attribuire alcun rilievo alle notizie comunque acquisite dal contribuente, perché quello che conta è solo la conoscenza legale dell'atto, che stante il tenore letterale delle norme può derivare soltanto dalla sua notificazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)