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Sez. 5, Sentenza n. 11222 del 30/07/2002 (Rv. 556380 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Carattere perentorio - Fondamento - Ragione - Portata.
Stato
decisa il 2002-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556380-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE

In materia di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 21, primo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento impositivo è, per sua natura, di carattere perentorio, sicché, venuto esso a scadenza, risulta irrilevante il successivo contegno del convenuto, stante l'imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza. A tale stregua, la costituzione della parte convenuta, se ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. può sanare vizi inerenti la notificazione dell'atto introduttivo, in quanto prova l'uguale raggiungimento dello scopo perseguito dalle norme che regolano tale notificazione, comunque non vale ad inficiare "a posteriori" la definitività del provvedimento impositivo, stante l'avvenuta perdita del diritto d'impugnarlo, venendo altrimenti detta costituzione sostanzialmente a tradursi in un'inammissibile ipotesi di rimessione in termini.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)