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Sez. 2, Sentenza n. 7917 del 30/05/2002 (Rv. 554764 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Relativa ad una delle domande introdotte in causa - Facoltà della parte - Deduzione del vizio in sede di gravame ovvero riproposizione della domanda in separato giudizio - Sussistenza - Riproposizione della domanda in separato giudizio - Eccezione di giudicato esterno - Opponibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554764-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA

Qualora il giudice di primo grado ometta di pronunciare su una domanda e non ricorrano gli estremi di una sua reiezione implicita, né risulti che essa domanda sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda, la parte ha la facoltà alternativa di fare valere la omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, posto che la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale; ne consegue che, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile il giudicato esterno per omessa pronunzia.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)