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Sez. 3, Sentenza n. 1838 del 26/06/1973 (Rv. 364839 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO - PROPOSIZIONE IN GIUDIZIO SEPARATO - ELEMENTO OGGETTIVO ED ELEMENTO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364839-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO - PROPOSIZIONE IN GIUDIZIO SEPARATO - ELEMENTO OGGETTIVO ED ELEMENTO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITA.*

Qualora la domanda di risarcimento dei danni per responsabilita processuale aggravata ex art 96 cod proc civ venga proposta in separato giudizio, il giudice deve accertare, sotto il profilo oggettivo, l'esistenza o non del diritto che si intese cautelare ovvero del periculum in mora, e, sotto il profilo soggettivo, l'esistenza o non dell'elemento soggettivo, rispettivamente nelle due ipotesi suddette, della Mancanza di normale prudenza (anche sola colpa lieve) ovvero del dolo o della colpa grave qualificante l'attivita processuale di richiesta ed esecuzione del provvedimento cautelare, con riferimento, ovviamente, al momento di questa attivita. (V 2602/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)