Sez. 3, Sentenza n. 1998 del 07/04/1979 (Rv. 398399 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - ACCERTAMENTI E VALUTAZIONI CIRCA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - COMPETENZA - GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - IMPOSSIBILITA DI FAR VALERE TEMPESTIVAMENTE L'ANTIGIURIDICITA DELLE ESPRESSIONI E I DANNI CONSEGUENTI DAVANTI AL GIUDICE DEL MERITO - COMPETENZA - CRITERI ORDINARI - APPLICABILITA - FATTISPECIE (FRASI OFFENSIVE CONTENUTE IN UN ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO NON ISCRITTO A RUOLO).*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - ACCERTAMENTI E VALUTAZIONI CIRCA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - COMPETENZA - GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - IMPOSSIBILITA DI FAR VALERE TEMPESTIVAMENTE L'ANTIGIURIDICITA DELLE ESPRESSIONI E I DANNI CONSEGUENTI DAVANTI AL GIUDICE DEL MERITO - COMPETENZA - CRITERI ORDINARI - APPLICABILITA - FATTISPECIE (FRASI OFFENSIVE CONTENUTE IN UN ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO NON ISCRITTO A RUOLO).*
Nelle ipotesi di cui all'art 89 cod proc civ - cosi come nei casi previsti dal successivo art 96 - il legislatore ha inteso devolvere al giudice del processo in cui si realizzano gli Atti comportanti la responsabilita processuale ogni accertamento e ogni valutazione circa l'applicazione in concreto delle sanzioni previste. Tuttavia, quando il procedimento, per qualsiasi motivo, non pervenga alla fase conclusiva della decisione, ovvero quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia piu possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito, l'Azione di danni per responsabilita processuale ben puo essere proposta davanti al giudice competente secondo le norme ordinarie, dal momento che la responsabilita processuale ha natura analoga a quella aquiliana, e quindi l'antigiuridicita dei comportamenti previsti nelle norme suddette non si esaurisce nell'ambito del processo. (nella specie le frasi offensive erano contenute in un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che non era stato iscritto a ruolo). (V 1251/74, mass n 369309; (V 1838/73, mass n 364839).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)