Sez. L, Sentenza n. 1108 del 22/02/1982 (Rv. 418987 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - TITOLARI DI IMPRESE AVICOLE - ACQUIRENTE DI POLLI GIÀ ALLEVATI PER MACELLARLI POCO DOPO - ESCLUSIONE.*
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - TITOLARI DI IMPRESE AVICOLE - ACQUIRENTE DI POLLI GIÀ ALLEVATI PER MACELLARLI POCO DOPO - ESCLUSIONE.*
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 3 maggio 1971 n. 419 - il cui art. 2 dispone che sono considerati imprenditori agricoli i titolari di imprese avicole, singoli o associati, che dedichino direttamente ed abitualmente, in modo prevalente, la loro attività o quella dei propri familiari all'allevamento delle specie avicole - non può riconoscersi carattere di impresa agricola (art. 2135 cod. civ.) all'attività, svolta senza rapporto di strumentalità e complementarità funzionale con la coltivazione e lo sfruttamento della terra, di chi acquista polli già allevati per macellarli poco dopo, non essendo in tal caso configurabile un'attività di allevamento, che, in quanto volto a far crescere, riprodurre e migliorare una specie animale per i più svariati Usi, deve comprendere un arco biologico che va dalla nascita (o da una fase immediatamente successiva) fino alla maturazione dell'animale per lo scopo per il quale viene allevato o, quanto meno, un consistente ciclo di tale arco. (V 3236/80, mass n 407028).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 03/05/1971 num. 419 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)