Sez. L, Sentenza n. 3236 del 15/05/1980 (Rv. 407028 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - DISCIPLINA COMUNITARIA EX ART 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N 419 DEL 1971 - ALLEVAMENTO DELLE SPECIE AVICOLE - CARATTERE AGRICOLO - ACQUISTO DI POLLI GIA ALLEVATI PER MACELLARLI DOPO LA PERMANENZA IN GABBIE PER NON PIU DI UNA SETTIMANA - APPLICABILITA DELLA PREDETTA DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - DISCIPLINA COMUNITARIA EX ART 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N 419 DEL 1971 - ALLEVAMENTO DELLE SPECIE AVICOLE - CARATTERE AGRICOLO - ACQUISTO DI POLLI GIA ALLEVATI PER MACELLARLI DOPO LA PERMANENZA IN GABBIE PER NON PIU DI UNA SETTIMANA - APPLICABILITA DELLA PREDETTA DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*
L'art 2, secondo comma, della legge 3 maggio 1971 n 419, applicativa di due regolamenti comunitari contenenti norme sulla commercializzazione delle uova, nella parte in cui dispone che i titolari di imprese avicole, singoli o associati, che dedichino direttamente ed abitualmente, in modo prevalente, la loro attivita o quella dei propri familiari all'allevamento delle specie avicole, sono considerati imprenditori agricoli, non si applica all'attivita di chi acquista polli gia allevati per macellarli dopo la permanenza al massimo di una settimana in gabbie, in quanto l'attivita di allevamento, volta a far crescere, riprodurre, migliorare una specie animale per i piu svariati Usi, presuppone un arco biologico che va dalla nascita fino alla maturazione dell'animale per lo scopo per il quale viene allevato o quanto meno un consistente ciclo di tale arco e cio anche quando questa attivita commerciale di macellazione e rivendita sia assolutamente prevalente rispetto ad altra collaterale e marginale di allevamento vero e proprio. (V 5246/79, mass n 401844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 03/05/1971 num. 419 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)