Sez. 5, Sentenza n. 4606 del 09/03/2016 (Rv. 639131 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Appartamenti destinati ad attività turistico ricettive - Agriturismo - Spese di ristrutturazione - Ordinario regime di detrazione delle spese - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, l'ordinario regime di detrazione delle spese, di cui agli artt. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è applicabile anche ai costi sostenuti per la ristrutturazione di immobili utilizzati per l'esercizio della impresa avente ad oggetto l'attività agrituristica, per i quali la funzione abitativa dell'immobile, costituendo mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente l'ospitalità della clientela, è direttamente strumentale allo svolgimento dell'attività economica assoggettata all'imposta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)