Sez. 5, Sentenza n. 2362 del 31/01/2013 (Rv. 625113 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Imposta assolta sugli acquisti - Detrazione - Condizioni - Inerenza o strumentalità del bene acquistato rispetto all'attività imprenditoriale - Necessità - Prova della sussistenza di tali condizioni - Onere dell'acquirente - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, l'art. 19, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consentendo al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio di impresa, richiede, oltre alla qualità di imprenditore dell'acquirente, l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso, ed inoltre non introduce deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lasciando la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato; spetta, pertanto, al soggetto straniero che agisca, ai sensi dell'art. 38-ter del d.P.R. n. 633 cit., per ottenere il rimborso dell'imposta "relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande" dimostrare che le prestazioni formino oggetto dell'attività propria dell'impresa.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis com. 1 n. 5 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)