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Sez. 2, Sentenza n. 2115 del 06/07/1971 (Rv. 352833 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL PAGAMENTO DI SOMME DI DANARO O IL RISARCIMENTO DI DANNI - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA AL VINCITORE - INAPPLICABILITA AI RAPPORTI FRA AVVOCATO E CLIENTE.*
Stato
decisa il 1971-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352833-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL PAGAMENTO DI SOMME DI DANARO O IL RISARCIMENTO DI DANNI - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA AL VINCITORE - INAPPLICABILITA AI RAPPORTI FRA AVVOCATO E CLIENTE.*

La regola sancita dall'art 9, ultimo comma, della legge 13 giugno 1942, n 794, secondo la quale, nelle cause aventi per oggetto pagamento di somme o liquidazioni di danni, si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, non concerne i rapporti tra avvocato e cliente, sibbene le parti direttamente interessate alle vicende della lite. (Conf 1543'67, mass n 328288).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)