Sez. 2, Sentenza n. 1543 del 23/06/1967 (Rv. 328288 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CAUSE AVENTI PER OGGETTO PAGAMENTO DI SOMME O LIQUIDAZIONE DI DANNI - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA ALLA PARTE VINCITRICE - RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE - INAPPLICABILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CAUSE AVENTI PER OGGETTO PAGAMENTO DI SOMME O LIQUIDAZIONE DI DANNI - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA ALLA PARTE VINCITRICE - RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE - INAPPLICABILITA.*
La regola sancita dall'art. 9, ultimo comma, della legge 13 giugno 1942, n. 794, secondo la quale, nelle cause aventi per oggetto pagamento di somme o liquidazioni di danni, si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata, non concerne i rapporti tra avvocato e cliente, sibbene le parti direttamente interessate alle vicende della lite. (Cfr. 1216-57).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)