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Sez. 1, Sentenza n. 489 del 25/01/1986 (Rv. 444083 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PER ILLEGITTIMO ED IRREVERSIBILE OCCUPAZIONE DEL FONDO - DEBITO DI VALORE - CONSEGUENZE - COMPATIBILITÀ DELLA RIVALUTAZIONE CON GLI INTERESSI DALLA DATA DEL VERIFICARSI DEL FATTO DANNOSO.*
Stato
decisa il 1986-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444083-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PER ILLEGITTIMO ED IRREVERSIBILE OCCUPAZIONE DEL FONDO - DEBITO DI VALORE - CONSEGUENZE - COMPATIBILITÀ DELLA RIVALUTAZIONE CON GLI INTERESSI DALLA DATA DEL VERIFICARSI DEL FATTO DANNOSO.*

L'obbligazione risarcitoria dell'amministrazione, per l'illegittima ed irreversibile occupazione di un fondo, quale tipico debito di valore, deve essere adeguata al mutato potere di acquisto della moneta. E con tale rivalutazione è compatibile la liquidazione di interessi sul quantum (con decorrenza dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso), assolvendo i due istituti funzioni diverse, in quanto la rivalutazione mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima del fatto illecito generatore del danno (ed a porlo nelle condizioni in cui egli si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato), mentre gli interessi hanno solo carattere compensativo, per il correlativo mancato godimento dei frutti durante l'occupazione illegittima. (V 1464/1983, mass n 426292; (V 5598/1980; (V 5550/1979, mass n 402142; (V 3305/1975, mass n 377429).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)