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Sez. L, Sentenza n. 3024 del 29/03/1994 (Rv. 485965 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - In genere | Inquadramento dei lavoratori - Principio di parità tra lavoratori svolgenti identiche mansioni - Insussistenza - Attribuzione di un grado o livello economico eccedente quello contrattualmente previsto in relazione alle mansioni - Violazione del principio di correttezza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485965-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - In genere

In tema di lavoro subordinato, non operando un principio di parità di trattamento in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni debba essere attribuito il medesimo inquadramento, non è configurabile una violazione del principio di correttezza, in relazione al trattamento riconosciuto ad altro dipendente, l'attribuzione, in ragione della esperienza e capacità professionali maturate con l'età, di un grado o livello economico eccedente quello corrispondente secondo la contrattazione collettiva alle mansioni svolte.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)