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Sez. L, Sentenza n. 2018 del 22/02/1995 (Rv. 490635 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Valutazioni disciplinari - Principio di parità di trattamento dei lavoratori - Applicazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490635-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

La vigenza di un principio di parità di trattamento dei lavoratori nei rapporti di lavoro subordinato deve escludersi in maniera particolare nella materia delle valutazioni disciplinari, perché nella stessa opera l'"intuitus personae" e sarebbe necessario - mentre ciò è praticamente impossibile - comparare sotto il profilo oggettivo e soggettivo comportamenti, di rilevanza disciplinare, tenuti da diversi dipendenti in circostanza e tempi diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)