Sez. 3, Sentenza n. 3275 del 16/11/1971 (Rv. 354740 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NECESSITA DEI FIGLI DEL LOCATORE - PROGETTATO MATRIMONIO DI UN FIGLIO DEL LOCATORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - TEMPORANEA SISTEMAZIONE IN LOCALI IN AFFITTO - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NECESSITA DEI FIGLI DEL LOCATORE - PROGETTATO MATRIMONIO DI UN FIGLIO DEL LOCATORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - TEMPORANEA SISTEMAZIONE IN LOCALI IN AFFITTO - IRRILEVANZA.*
Il progettato matrimonio di un figlio del locatore, quando sia seriamente dimostrato, e idoneo a porre in essere lo stato di necessita che conferisce al locatore il diritto di conseguire la disponibilita del proprio appartamento, per destinarlo ad abitazione del figlio e della costituenda sua famiglia. Tale stato di necessita non puo ritenersi eliminato se nel corso del giudizio, intervenuto il matrimonio, gli sposi, in attesa della definizione del giudizio stesso, siano costretti a trovare una sistemazione in locali presi in affitto. (Conf 3438'57).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)