Sez. 1, Sentenza n. 4311 del 28/04/1998 (Rv. 514934 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Art. 6 legge n. 689 del 1981 - Espressione "titolare di un diritto personale di godimento" - Portata - Fattispecie in tema di coltivazione di materiali di cava posta in essere dall'appaltatore.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
In tema di solidarietà nelle sanzioni amministrative, l'espressione "titolare di un diritto personale di godimento", contenuta nell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, va interpretata in senso estensivo, così da comprendervi quelle relazioni con il bene riconoscibili come detenzione autonoma o, comunque, qualificata anche dall'interesse proprio del detentore e tale da legittimarlo alla tutela possessoria pure nei confronti del proprietario, attraverso l'azione di spoglio. Ne consegue che proprietario ed usufruttuario si liberano dalla presunzione di responsabilità, posta a loro carico dallo stesso art. 6, se provano una detenzione altrui del bene in tal modo qualificata ed, in questo caso, la stessa presunzione grava sui detentori (nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha annullato l'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti del proprietario di un suolo per coltivazione di materiali di cava senza autorizzazione, essendo rimasto accertato che il suolo stesso era nella detenzione dell'appaltatore, il quale era intento in lavori di trasformazione del terreno diretti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione di lottizzazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)