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Sez. 2, Sentenza n. 538 del 06/02/1978 (Rv. 389847 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - SPAZIO CONTIGUO AD UN MURO DELLO STABILE CONDOMINIALE DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO - COSTRUZIONE DA PARTE DI COSTUI DI UNA SCALA IN DETTO SPAZIO ED APPOGGIO DI ESSA AL PREDETTO MURO, IMPLICANTE LA CHIUSURA O LA RIDUZIONE DELLE LUCI APERTEVI DA ALTRI CONDOMINI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389847-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - SPAZIO CONTIGUO AD UN MURO DELLO STABILE CONDOMINIALE DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO - COSTRUZIONE DA PARTE DI COSTUI DI UNA SCALA IN DETTO SPAZIO ED APPOGGIO DI ESSA AL PREDETTO MURO, IMPLICANTE LA CHIUSURA O LA RIDUZIONE DELLE LUCI APERTEVI DA ALTRI CONDOMINI - INAMMISSIBILITA.*

Allorche il condomino di un fabbricato sia proprietario dello spazio contiguo a un muro dello stabile, egli non puo costruire su detto spazio una scala per creare un nuovo accesso all'appartamento di sua proprieta appoggiandola al muro dell'edificio in condominio e cosi sopprimendo o riducendo le luci aperte, nel muro comune, da altri condomini. Infatti, in tal caso, e inapplicabile il disposto dell'art 904 cod civ, in ordine al diritto del vicino di chiudere le luci costruendo in appoggio o in aderenza, giacche tale diritto cede rispetto ai limiti di uso del muro condominiale. (V 1560/75, mass n 375155).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 904, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)