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Sez. 2, Sentenza n. 1560 del 22/04/1975 (Rv. 375155 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - USO - ESTENSIONE E LIMITI - MURO PERIMETRALE - COSTRUZIONE IN ADERENZA DI UN CONDOMINO - CHIUSURA DI UNA LUCE DI ALTRO CONDOMINO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1975-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375155-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - USO - ESTENSIONE E LIMITI - MURO PERIMETRALE - COSTRUZIONE IN ADERENZA DI UN CONDOMINO - CHIUSURA DI UNA LUCE DI ALTRO CONDOMINO - DIVIETO.*

Il condomino di un edificio non puo, eseguendo una costruzione in aderenza al muro perimetrale comune, chiudere un'apertura destinata a dare luce ad un vano di proprieta di altro condomino, giacche l'art 1102 cod civ gli vieta di attrarre nella sua sfera esclusiva un elemento comune dell'edificio, con correlativo impedimento per un altro condomino di continuare a farne uso in conformita alla sua destinazione. (Conf 307/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 904, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)