Sez. L, Sentenza n. 3752 del 12/08/1977 (Rv. 387422 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DIFFERITO DEI CONTRIBUTI OMESSI CON I RELATIVI INTERESSI DI MORA - MANCANZA DI ALTRE CONDIZIONI - RINUNCIA DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE AL PAGAMENTO DELLE SOMME AGGIUNTIVE - CONFIGURABILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - POTERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DIFFERITO DEI CONTRIBUTI OMESSI CON I RELATIVI INTERESSI DI MORA - MANCANZA DI ALTRE CONDIZIONI - RINUNCIA DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE AL PAGAMENTO DELLE SOMME AGGIUNTIVE - CONFIGURABILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - POTERI.*
L'istituto previdenziale, quando esercita il potere discrezionale di autorizzare il datore di lavoro al pagamento differito dei contributi omessi, con la corresponsione dei soli interessi di mora, senza porre condizioni, rinuncia al proprio diritto al pagamento delle somme aggiuntive e resta creditore dei soli contributi omessi e degli interessi relativi. E pertanto compito del giudice del merito, quando gli venga chiesto di riconoscere come non piu dovute le somme aggiuntive, esaminare l'atto autorizzativo dell'istituto e controllare se esso sia sottoposto a garanzie o condizioni e se queste si siano verificate. (V 2173/70, mass n 348322).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 53 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)