diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33596 del 28/12/2018 (Rv. 652152 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Appalto - Società consortile - Ribaltamento dei costi e dei ricavi - Principio di competenza - Applicabilità.
Stato
decisa il 2018-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652152-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE

Nel caso di una società consortile, costituita dalle imprese operanti in raggruppamento temporaneo per l'esecuzione di un contratto di appalto pubblico, e non svolgente attività commerciale autonoma, i costi sostenuti dalla società per l'esecuzione dell'appalto devono essere ribaltati integralmente sulle imprese consorziate e fatturati nello stesso esercizio in cui detti costi sono stati sostenuti, nel rispetto del principio di competenza, potendo l'imputazione di un determinato costo ad un esercizio anziché ad un altro comportare, in astratto, l'alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)