Sez. 5, Sentenza n. 21860 del 28/10/2016 (Rv. 641552 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Società consortile - Rapporti con i consorziati - Ribaltamento di costi e ricavi - Mandato senza rappresentanza - Compensazione tra ricavi e contributi - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema d'IVA, in caso di mandato senza rappresentanza tra consorzio e società consorziata, i rapporti tra mandatario e mandante perdono la loro neutralità assurgendo a presupposti per l'applicazione del tributo, la cui base imponibile corrisponde al corrispettivo per il servizio reso o ricevuto dal mandatario senza rappresentanza, in un caso diminuito e nell'altro aumentato della provvigione, sicché dal punto di vista fiscale, non è legittima alcuna differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, salvo quella corrispondente all'entità delle provvigioni o al costo di specifici servizi resi dal consorzio al terzo committente. Ne consegue che risulta indebita la compensazione tra i ricavi che il consorzio avrebbe dovuto trasferire alla consorziata ed il contributo da quest'ultima dovuto al consorzio per il suo funzionamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2615 ter, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)