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Sez. 1, Sentenza n. 24046 del 10/11/2006 (Rv. 593222 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Contratto d'opera professionale - Avvocato - Compenso - Pagamento nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Revocabilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2006-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593222-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 67, secondo comma, della legge fall., nella parte in cui consente la revoca dei pagamenti ricevuti da un avvocato, a titolo di fondo spese ed acconto sul compenso, nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del cliente: le difficoltà alle quali quest'ultimo potrebbe andare incontro nella ricerca di un avvocato disposto a difenderlo nella fase prefallimentare, oltre ad essere meramente ipotetiche ed eventuali, non dipendono infatti dal contesto normativo (nel quale peraltro il legislatore non ha mancato di riconoscere un grado di privilegio al credito dei professionisti), ma dalle oggettive difficoltà economiche nelle quali l'imprenditore si sia venuto a trovare, e comunque non pregiudicano l'esercizio del diritto di difesa, il quale può trovare tutela nell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, qualora il debitore non sia in grado di rinvenire un avvocato disposto a farsi carico della necessaria assistenza legale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)