diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3659 del 18/06/1985 (Rv. 441253 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - ART. 6 DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DI NERVI-S. ILARIO - NORMA INTEGRATIVA DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI DISTANZE FRA COSTRUZIONI.*
Stato
decisa il 1985-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441253-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - ART. 6 DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DI NERVI-S. ILARIO - NORMA INTEGRATIVA DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI DISTANZE FRA COSTRUZIONI.*

L'art. 6 del piano territoriale paesistico di nervi - S. ilario (approvato con d.m. 4 luglio 1953), il quale, in quanto richiamato dall'art. 16 del piano regolatore generale della città di Genova (approvato con d.P.R. 14 ottobre 1959), configura norma integrativa del codice civile in materia di distanze fra costruzioni (ai sensi ed agli effetti dell'art. 872 cod. civ.), fissa, per le costruzioni cosiddette principali, un distacco minimo di sei metri a partire dal bordo di strada pubblica (o di uso pubblico), ovvero dal confine con altra proprietà privata, e poi prevede, per le costruzioni cosiddette secondarie (destinate a portineria od autorimessa), soltanto il minore distacco di quattro metri a partire dall'asse di strada pubblica (o di uso pubblico). Ciò comporta che quando un edificio, ancorché secondario, presenti un lato a fronte di proprietà privata, non di strada pubblica, resta applicabile la prima parte della norma, e deve essere osservata per tale lato la maggiore distanza di sei metri.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, DM 04/07/1953 art. 6, DPR 14/10/1959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)