Sez. 2, Sentenza n. 6209 del 08/07/1996 (Rv. 498420 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Strumenti urbanistici - Maggiori distanze delle costruzioni dal confine - Norme integrative del codice - Configurabilità - Conseguenze.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI LAVORI
Strumenti urbanistici che prescrivono maggiori distanze nelle costruzioni, rispetto a quelle del codice civile, in riferimento al confine tra proprietà contigue, costituiscono, ai sensi dell'art. 871 cod. civ., fonti normative integrative e fanno sorgere nel privato il diritto a pretenderne l'osservanza dal vicino che voglia costruire.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)