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Sez. 2, Sentenza n. 6209 del 08/07/1996 (Rv. 498420 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Strumenti urbanistici - Maggiori distanze delle costruzioni dal confine - Norme integrative del codice - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498420-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Strumenti urbanistici che prescrivono maggiori distanze nelle costruzioni, rispetto a quelle del codice civile, in riferimento al confine tra proprietà contigue, costituiscono, ai sensi dell'art. 871 cod. civ., fonti normative integrative e fanno sorgere nel privato il diritto a pretenderne l'osservanza dal vicino che voglia costruire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)