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Sez. L, Sentenza n. 405 del 17/01/1998 (Rv. 511685 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Nell'ambito di impresa con meno di sedici dipendenti - Garanzie procedimentali previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511685-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Dopo l'avvenuta pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 427 del 1989, dichiarativa dell'illegittimità, per contrasto con l'art. 3 cost., del secondo e terzo comma dell'art. 7 legge n. 300 del 1970, in quanto interpretati nel senso dell'inapplicabilità delle garanzie procedimentali previste da dette disposizioni ai licenziamenti disciplinari irrogati da imprenditori con meno di sedici dipendenti, tali garanzie (preventiva contestazione dell'addebito, audizione del lavoratore e facoltà del medesimo di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale) sono applicabili anche nel caso di licenziamenti disciplinari irrogati nell'ambito di un'impresa che occupi un numero di lavoratori inferiore a quello sopra indicato, derivando dalla violazione delle citate disposizioni inderogabili di legge la inefficacia del licenziamento.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)