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Sez. L, Sentenza n. 9993 del 25/09/1991 (Rv. 474000 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Nell'ambito di un'impresa con meno di sedici dipendenti - Garanzie procedimentali ex art. 7 st. lavoratori - Applicabilità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474000-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 427 del 1989, dichiarativa dell'illegittimità, per contrasto con l'art. 3 Cost., del secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, in quanto interpretati nel senso dell'inapplicabilità delle garanzie procedimentali previste da dette disposizioni ai licenziamenti disciplinari irrogati da imprenditori con meno di sedici dipendenti, tali garanzie (preventiva contestazione dello addebito, audizione del lavoratore e facoltà del medesimo di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale) sono applicabili anche nel caso di licenziamenti disciplinari irrogati nell'ambito di un'impresa che occupi un numero di lavoratori inferiore a quello sopraindicato, derivando dalla violazione delle citate disposizioni inderogabili di legge la nullità del licenziamento (a norma degli artt. 1418 e 1324 cod. civ.), ossia l'inidoneità della dichiarazione di recesso ad estinguere il rapporto di lavoro o comunque ad incidere sulla sua continuità giuridica, con la conseguenza che in tal caso il lavoratore ha diritto alla retribuzione sino a che non sia ripristinata la effettiva funzionalità del rapporto stesso o non sopravvenga una valida causa di estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)