Sez. 2, Sentenza n. 10013 del 25/09/1991 (Rv. 474006 - 01)
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - uso della cosa comune - Estensione e limiti - Destinazione della cosa comune | Alterazione della destinazione - Mutamento della funzione e scadimento della cosa comune in uno stato deteriore - Illiceità dell'uso - Configurabilità.
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - uso della cosa comune - Estensione e limiti - Destinazione della cosa comune
L'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto dall'art. 1102 cod. civ. a due limiti fondamentali consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto a rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due condizioni, sì che anche l'alterazione della destinazione della cosa comune determinato non soltanto dal mutamento della funzione ma anche dal suo scadimento in uno stato deteriore, ricade sotto il divieto stabilito dall'art. 1102 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)