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Sez. 2, Sentenza n. 10699 del 14/12/1994 (Rv. 489192 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE | Uso della cosa comune - Limiti - Occupazione della parte comune idonea ad usucapione - Estensione - Esclusione -.
Stato
decisa il 1994-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489192-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE

Poiché l'uso della cosa comune è sottoposto dall'art. 1102 cod. civ. ai due limiti fondamentali consistenti nel divieto per ciascun partecipante di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, esso non può estendersi alla occupazione di una parte del bene comune, tale da portare, nel concorso degli altri requisiti di legge, alla usucapione della parte occupata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)