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Sez. 3, Sentenza n. 5101 del 03/05/1993 (Rv. 482183 - 01)

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - Circolazione stradale (biennale) | Prosecuzione del procedimento penale nei confronti del conducente sopravvissuto all'altro dei veicoli coinvolti in un incidente - Diritto al risarcimento dei danni del conducente predetto e dei terzi o dei loro eredi nei confronti degli eredi del conducente deceduto - Prescrizione di due anni della data della morte - Operatività - Pendenza del processo penale e sentenza d'accertamento della responsabilità del conducente deceduto - Influenza sul decorso della prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482183-01

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - Circolazione stradale (biennale)

Qualora il procedimento penale a carico dei due conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente stradale, dal quale sono derivate lesioni personali ad entrambi e la morte o la lesione dei terzi, prosegua solo nei confronti di uno, a causa della morte (e del conseguente proscioglimento) dell'altro, il diritto al risarcimento dei danni del conducente sopravvissuto e dei terzi (o dei loro eredi), nei confronti degli eredi del conducente deceduto, si prescrive nel termine di due anni dalla data della morte, dovendosi escludere che possa influire sul decorso della prescrizione del predetto diritto, la pendenza del processo penale contro l'altro conducente o la sentenza che, concludendo questo procedimento con l'assoluzione dell'imputato, accerti la responsabilità del conducente deceduto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)