diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7058 del 28/07/1997 (Rv. 506316 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Costituzione di parte civile nel processo penale - Effetto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento danni - Sussistenza - Estinzione del procedimento penale per morte dell'imputato - Nuova decorrenza del termine di prescrizione - Dal passaggio in giudicato della sentenza penale - Esclusione - Dalla data della morte del reo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506316-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

La costituzione di parte civile compiuta in un processo penale successivamente estintosi per morte dell'imputato ha effetto interruttivo soltanto istantaneo, e non anche permanente, della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, poiché, con la verificazione dell'evento morte, il danneggiato consegue la certezza giuridica della inaccoglibilità assoluta della domanda risarcitoria proposta in sede penale, con la conseguenza che fin dalla data della morte del danneggiante (e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza penale di dichiarativa della improcedibilità dell'azione), il termine prescrizionale ricomincerà a decorrere a tutti gli effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Pen. art. 129, Cod. Proc. Pen. art. 531

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)